Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2006.  
Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge
comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

            Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

            Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi di carattere finanziario per il riequilibrio dei conti pubblici, nonché di misure per il riordino di settori della pubblica amministrazione;

 

            Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2006;

 

            Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e della finanze;

 

emana
 

il seguente decreto-legge:
 
Articolo 6.
(Disposizioni in materia di imposte ipotecaria e catastale e di registro).
Articolo 6.
(Imposta sulle successioni e donazioni).

        1. Nel testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nell'articolo 10, comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «L'imposta, per ciascun intestatario, è dovuta in misura fissa per le volture relative a donazioni e ad altri atti a titolo gratuito, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1-quater, lettera a), della Tariffa fino a concorrenza del valore di euro 180.000 ed in misura proporzionale per il valore eccedente detto importo. Per le volture conseguenti alla presentazione delle dichiarazioni di trasferimento di beni per causa di morte, limitatamente all'abitazione principale del defunto, la misura fissa dell'imposta si applica, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 1-quinquies, lettera a), della Tariffa fino a concorrenza del valore di euro 250.000 ed in misura proporzionale per il valore eccedente detto importo.»;

            b) alla Tariffa sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) all'articolo 1 le parole: «e dei certificati di successione di cui all'articolo 5 del testo unico» sono soppresse;

                2) dopo l'articolo 1-bis sono inseriti i seguenti:

                «1-ter) Trascrizioni, in favore di soggetti diversi dal coniuge o di parenti in linea retta, di certificati di successione, di donazioni o di altri atti a titolo gratuito che importano il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote nonché vincoli di destinazione sugli stessi: 3%;

                1-quater) Trascrizioni di donazioni o di altri atti a titolo gratuito che importano il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi:

                se eseguite in favore del coniuge o di un parente in linea retta, in possesso dei requisiti e delle condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle

        1. È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.
        2. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 1 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

            a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

            b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

            c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.

        3. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

            a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente 1.000.000 di euro: 4 per cento;

            b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

            c) a favore di altri soggetti: 8 per cento.


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disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:

                a) fino al valore di euro 180.000 per ciascun beneficiario in possesso dei requisiti: 168 euro;

                b) oltre il valore di euro 180.000: 3%;

                in ogni altro caso: 3%.

            1-quinquies) Trascrizione dei certificati di successione di cui all'articolo 5 del testo unico che comportino il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi:

                se relativa alla successione dell'abitazione principale del defunto:

                a) eseguita in favore del coniuge o di parenti in linea retta, sulla quota di valore fino a di 250.000 euro: 168 euro;

                b) eseguita in favore del coniuge o di parenti in linea retta, sulla quota di valore eccedente 250.000 euro: 3%;

                se relativa alla successione di altri beni o diritti reali immobiliari del defunto: 3%».

        2. Ai trasferimenti degli immobili o dei diritti sugli stessi per atto a titolo gratuito o per causa di morte non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 69, commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
        3. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte.»;

            b) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

                «2-bis) Competente a ricevere le dichiarazioni di trasferimento per causa di morte è l'ufficio di cui agli articoli 6 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e 15, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.»;

            c) all'articolo 13, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Per le dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte si applicano i termini previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.»;

            d) all'articolo 41, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. L'imposta dovuta per i trasferimenti per causa di morte è liquidata e versata dagli eredi, dai legatari e dagli altri soggetti obbligati, unitamente agli altri tributi dovuti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione.»;

        4. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001.
        5. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta tenendo conto dell'indice del costo della vita.
        6. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

            a) articolo 7, commi da 1 a 2-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;

            b) articolo 12, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

            c) articolo 56, commi da 1 a 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;

            d) articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

        7. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private autenticate e per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006. Le stesse decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e catastale concernenti gli atti e le dichiarazioni relativi alle successioni di cui al periodo precedente.
        8. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007, 41 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009, è destinata ad un fondo per finanziare interventi volti ad elevare il livello di sicurezza nei trasporti pubblici locali e il loro sviluppo, da istituire con la legge finanziaria per il 2007.


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            e) all'articolo 43, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: «i-bis) per le dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte relativamente ai diritti sui beni immobili si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47, 48, 51 e 52 con esclusione del comma 5-bis. Per ogni altro bene o diritto si applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in materia di valutazione di aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali; nella determinazione della base imponibile non si tiene conto delle passività ereditarie che non afferiscono alle aziende, né dell'avviamento. Non sono soggetti all'imposta i titoli del debito pubblico, tra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, nonché gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati e ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti da imposta da norme di legge.»;  

            f) all'articolo 57, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Per le dichiarazioni di trasferimento per causa di morte sono obbligati al pagamento dell'imposta i beneficiari dei trasferimenti per quanto a loro perviene a seguito della successione, nonché coloro che, a qualsiasi titolo, sono tenuti a presentare la dichiarazione.»;

 

            g) all'articolo 80, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Per i trasferimenti per causa di morte si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. Restano ferme le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge.».

 

        4. Al testo unico di cui al comma 3, alla Tariffa, parte I, annessa al citato testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 131 del 1986, dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

 

        «2-bis. 1. Dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte.

 
        Se hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari:  

            devoluti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado, con esclusione del coniuge e dei parenti in linea retta: 2 per cento;

 

            devoluti a favore di altri soggetti: 4 per cento.

 

        Se hanno per oggetto aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli o quote sociali:

 

            devoluti a favore del coniuge e di parenti in linea retta sul valore complessivo dei beni dichiarati eccedente 100.000 euro, tenuto conto del valore di donazioni o di altri atti a titolo gratuito di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383: 4 per cento;


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            devoluti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;  

            devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.».

 

        5. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) il comma 2 dell'articolo 13 è sostituito dai seguenti:

 

        «2. I trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi e la costituzione di vincoli di destinazione, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge e dai parenti in linea retta, sono soggetti all'imposta di registro con le seguenti aliquote:

 

            a) se fatti a favore di altri parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 2 per cento;

 

            b) se fatti a favore di altri soggetti: 4 per cento.

 

        2-bis. I trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo gratuito di aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante, nonché la costituzione di vincoli di destinazione sono soggetti all'imposta di registro con le seguenti aliquote:

 

            a) se fatti a favore del coniuge e di parenti in linea retta, sul valore eccedente euro 100.000: 4 per cento;

 

            b) se fatti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

 

            c) se fatti a favore di altri soggetti: 8 per cento.

 
        2-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 2-bis, lettera a), negli atti di donazione e negli altri atti a titolo gratuito, nonché negli atti di cui all'articolo 26 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, aventi per oggetto aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante, devono essere indicati gli estremi delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito anteriormente fatti dal dante causa a favore del coniuge, dei parenti in linea retta o di alcuno di essi, nonché i relativi valori alla data degli atti stessi. Per l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza di tale indicazione si applica, a carico solidalmente del dante causa e del beneficiario, la sanzione amministrativa da uno a due volte la maggiore imposta dovuta.»;  

            b) all'articolo 14, comma 1, la parola: «franchigie» è soppressa.


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        6. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione, nonché per le successioni apertesi dalla data medesima.